IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche  sulla  rappresentanza  e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  approvato con regio
decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611,  nonche'  l'art.  1 della legge
16 novembre  1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n.
103;
  Considerata  l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato
ad  assumere  il  patrocinio dell'Autorita' portuale di Olbia e Golfo
degli Aranci;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Di  concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
                              Decreta:
  L'Avvocatura   dello   Stato   e'   autorizzata   ad   assumere  la
rappresentanza  e  la difesa dell'Autorita' portuale di Olbia e Golfo
degli  Aranci  nei  giudizi  attivi  e  passivi  avanti  le autorita'
giudiziarie,  i  collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e
speciali.
  Il  presente  decreto  sara' sottoposto alle procedure di controllo
previste   dalla   normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 25 giugno 2004
                            Il Presidente
                     del Consiglio dei Ministri
                             Berlusconi
                     Il Ministro della giustizia
                              Castelli
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 243